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SCADENZA ESENZIONI ROHS PER LA PRESENZA DI PIOMBO IN APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHEIndietro

Per la normativa RoHS, in un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è consentita la presenza delle sostanze di seguito elencate, in concentrazione superiore alle soglie riportate di seguito, nei materiali omogenei.

1.    Piombo (0,1 %)

2.    Mercurio (0,1 %)

3.    Cadmio (0,01 %)

4.    Cromo esavalente (0,1 %)

5.    Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

6.    Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

7.    Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)

8.    Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)

9.    Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)

10. Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

 

La normativa comunque prevede diverse esenzioni dovute all'impossibilità tecnica di sostituire le sostanze bandite in diverse applicazioni. Tra queste, ci sono le numerose esenzioni relative alla presenza di piombo, molte delle quali scadono il 21 luglio 2021, ed impattano su moltissimi settori industriali, basti pensare che il piombo può essere un componente dell'acciaio e dell'ottone, aggiunto intenzionalmente per ottenere determinate prestazioni.

 

In vista di questa scadenza, si sono riunite in un consorzio circa 50 associazioni di categoria che rappresentano i produttori di AEE, ed hanno formalizzato richiesta di estendere le esenzioni in scadenza, chiedendo una proroga fino al 2026.

Al momento non è ancora del tutto chiaro quale sia l'esito di tale richiesta. Dalle informazioni messe a disposizione da alcune associazioni di categoria, si attendeva una decisione della Commissione Europea entro Gennaio 2021, ma la Commissione stessa avrebbe ammesso un ritardo significativo a seguito di vari motivi tra cui il COVID-19. E' quindi probabile che la questione rimanga irrisolta ancora per molti mesi.

 

Comunque, è importante evidenziare il fatto che le esenzioni, se il loro rinnovo è stato richiesto in tempo, rimangono valide anche oltre la scadenza, qualora l'ente non si sia pronunciato in tempo (Art. 5 comma 5 direttiva 2011-65).

 

Nel caso peggiore, se l'esenzione non fosse rinnovata, ci sarebbe comunque un regime transitorio da 12 a 18 mesi nel quale la sostanza potrà continuare ad essere usata.  (Art. 5 comma 6 direttiva 2011-65)

 

Quindi se l'esenzione rientra tra quelle per le quali è stato chiesto un rinnovo in tempo utile, nel breve non dovrebbe esserci nessun problema per le aziende coinvolte dall'esenzione.

 

Sul sito della commissione europea si trova un riepilogo delle esenzioniper le quali è in corso una valutazione, da cui si può capire lo stato di avanzamento del processo di approvazione.

 

Le aziende che si avvalgono di esenzioni RoHS dovrebbero quindi, per ogni esenzione, fare il punto della situazione dato che ogni esenzione può presentare una situazione a sé stante.

Restiamo a disposizione per fornire supporto in questa valutazione.