ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L.

23900 LECCO VIA LEONARDO DA VINCI, 20

T. 0341 286741  F. 0341 286742

info@economieambientali.it

Oggetto: Legge n. 125 del 30 ottobre 2013Indietro

Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
 

Con la legge in oggetto viene modificato in modo significativo l’art. 71 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in particolare viene rettificata la procedura per la quale devono essere effettuate le verifiche periodiche successive alla messa in servizio.
 
La modifica introdotta e’ la seguente:
  
“Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo’ avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita’ di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita’ di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL puo’ avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.“
 
La parte modificata e’ scritta in rosso: la conversione in Legge del Decreto del Fare citava invece “dalla messa in servizio”, creando non poca confusione, ragione probabile dell’attuale nuova modifica.
 
La legge e’ pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30-10-2013.